Bonus Seggiolino anti abbandono: non è ancora stato pubblicato il procedimento di richiesta e obbligo di certificazione di conformità del fabbricante.
Oggi è legge: nessuna proroga. Dobbiamo solo sperare nel buon cuore delle forze dell’ordine perchè non è facile adeguarsi in 15 giorni (tempo che avevamo dal 23 ottobre ed oggi è scaduto). Per capire meglio cosa dobbiamo acquistare bisogna leggere l’articolato decreto e sperare di interpretarlo bene.
Il bonus, se pur di soli 30 euro, è sulla carta ma ancora non è chiaro come si ottiene e se spetta a chiunque debba acquistare il dispositivo anti abbandono. Aspettiamo al pubblicazione che dovrebbe avvenire nei prossimo giorni secondo quello che si legge sul sito del Ministero dei Trasporti.
Per agevolare l’acquisto dei dispositivi, nel Decreto Fiscale è stato istituito un fondo e il riconoscimento di un contributo economico di 30 euro per ciascun dispositivo acquistato.
Nei prossimi giorni verrà approvato il Decreto che disciplina le modalità per l’erogazione del contributo. (Dal sito del ministero dei trasporti).
Secondo il decreto gli obblighi del fabbricante sono i seguenti:
Quando un dispositivo anti-abbandono è messo a disposizione sul mercato, il fabbricante deve accertarsi che esso sia conforme alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali ai sensi dell’articolo 4.
II fabbricante redìge la documentazione tecnica e, su richiesta, la mette a disposizione dell’autorità di vigilanza del mercato.
La documentazione tecnica di cui al comma 1, deve contenere tutti i dati o dettagli pertinenti dei mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire che il dispositivo antiabbandono sia conforme alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali, come specificato all’articolo 4.
Per il dispositivo di cui all’articolo 3, lettera e), la documentazione tecnica, di cui ai commi 1 e 2, comprende una valutazione delle interazioni con il veicolo o il sistema diritenuta per bambini.
Ai fini di cui all’artìcolo 6, il fabbricante rilascia una dichiarazione di conformità, redatta secondo il modello di cui all’allegato B, e la rende disponibile su richiesta. Nel redigere la dichiarazione di conformità, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del dispositivo antiabbandono alle prescrizioni tecniche costruttive e funzionali essenziali di cui all’artìcolo 4.
Ogni dispositivo antiabbandono deve essere accompagnato, alla vendita, dalle prescrizioni per l’installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l’uso e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i quali ciò non sia richiesto dalla normativa dì armonizzazione dell’Unione.
Conclusioni su quello che dovremmo mostrare alle forze dell’ordine in caso di controllo del nostro veicolo con seggiolino anti abbandono.
In pratica da quel che si emerge con un’attenta lettura del decreto il dispositivo anti abbandono deve contenere “una certificazione di conformità” rilasciata dal fabbricante. Certificazione che attesta la conformità del prodotto all’articolo 172 del nuovo Codice della Strada. Quindi quando andrete a comprare il dispositivo accertatevi che contenga questo certificato.
Chicco per esempio lo mostra chiaramente nelle caratteriste del prodotto. Altri la rendono scaricabile sul loro sito ufficiale dove si trova una sorta di auto certificazione di conformità riportando la legge italiana. In caso di mancato adeguamento alle caratteristiche é responsabile il fabbricante perche avrebbe certificato dichiarando il falso.
Sotto lo screen del certificato che devono compilare i fabbricanti.